il DPCM del 11/03/2020, valido su tutto il territorio nazionale, ha disposto la chiusura di diverse attività lavorative allo scopo di contenere la diffusione del virus.
Per coloro che non rientrato esplicitamente nell’obbligo di chiusura dell’attività, ad esempio le attività produttive e attività professionali (art. 1 comma 7 del citato DPCM) sono indicate delle ulteriori raccomandazioni per garantire adeguati livelli di sicurezza per i lavoratori, e precisamente:
- Sia attuata al massimo la modalità di lavoro “agile”, per quelle attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza;
- Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- Siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- Si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e qualora non fosse possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, si adottino strumenti di protezione individuale;
- Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
- Devono essere limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti;
- Si deve contingentare l’accesso agli spazi comuni.
Le misure del DPCM del 11/03/2020 anno validità fino al 25/03/2020, fatto salvo successivi aggiornamenti.