Con la Legge 165/2021, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche dei green pass nei luoghi di lavoro, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”.
Se da un lato la nuova disposizione può essere d’aiuto per alleggerire l’obbligo di verifica posto a carico del Datore di Lavoro, dall’altro introduce aspetti tutt’altro che semplici in relazione alla conservazione delle citate certificazioni in materia di tutela della Privacy.
Un secondo aspetto che è stato chiarito dalla Legge 165/2021, riguarda la possibile scadenza del green pass durante la giornata lavorativa; in questo caso è stato chiarito – per i lavoratori dipendenti pubblici e privati – che la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste. In tal caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.